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Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)1
1Nuovo tit. giusta il n. I 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i tit. marg. sono stati accentrati.
Art. 131Procedura per la delega di altri compiti 416
1 I Cantoni e le associazioni fondatrici, che intendono delegare altri compiti alle loro casse di compensazione, devono presentare domanda scritta all’UFAS, precisando i nuovi compiti e i provvedimenti organizzativi previsti.
1bis I Cantoni che intendono delegare altri compiti a tutte le casse di compensazione attive sul loro territorio devono presentare un’unica domanda scritta all’UFAS, precisando i nuovi compiti e i provvedimenti organizzativi previsti.417
2 L’UFAS decide le domande. Esso può sottoporre a determinate condizioni l’autorizzazione di delegare altri compiti alle casse di compensazione.
3 L’UFAS può revocare l’autorizzazione se, più tardi, risulta che il conferimento di questi nuovi compiti pregiudica la regolare applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
416Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019).
417 Introdotto dal n. I dell’O del 15 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 20143331).