Ordinanza
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Art. 132bis Esecuzione tramite terzi di compiti incombenti alle casse di compensazione 420
1 L’approvazione per l’esecuzione di determinati compiti spettanti alle casse di compensazione tramite terzi, prevista all’articolo 63b capoverso 1 LAVS, è data dall’UFAS.421 2 La domanda deve essere presentata dal Cantone o dall’associazione fondatrice e deve descrivere con esattezza i compiti da eseguire, i provvedimenti da prendere in vista del mantenimento dell’obbligo del segreto e della custodia degli atti e enunciare i principi determinanti la rimunerazione per l’adempimento dei compiti. 3 L’UFAS può revocare l’autorizzazione se l’esecuzione dei compiti tramite terzi ostacola o compromette l’applicazione regolare dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. 420Introdotto dal n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 421 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023750). |