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Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)1
1Nuovo tit. giusta il n. I 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i tit. marg. sono stati accentrati.
Art. 132Disposizioni particolari
1 Le casse di compensazione ricevono un’indennità per l’adempimento dei compiti loro delegati. Per coprire le spese di amministrazione derivanti dall’adempimento di tali compiti non possono essere impiegati né i contributi per le spese di amministrazione né i sussidi per le spese di amministrazione prelevati dal Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti secondo l’articolo 69 LAVS.418
2 Le revisioni delle casse secondo l’articolo 68a LAVS devono essere estese anche agli altri compiti delegati alle casse, per quanto ciò sia necessario per la revisione della cassa di compensazione relativa all’applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Se parte di questi compiti è stata delegata a un datore di lavoro, il controllo dei datori di lavoro secondo l’articolo 68b LAVS si estende pure all’adempimento di tali compiti.419
418 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5183).
419 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023750).