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Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)1
1Nuovo tit. giusta il n. I 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i tit. marg. sono stati accentrati.
1 Vanno registrati i redditi provenienti da un’attività lucrativa conformemente all’articolo 30ter capoverso 2 LAVS.450
2 I redditi dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi come pure quelli delle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente e delle persone che non esercitano un’attività lucrativa, sono registrati solo nella misura in cui su essi sono stati pagati contributi.
3 Quando un danno derivante dal mancato pagamento di contributi è stato risarcito in virtù dell’articolo 78 capoverso 1 LPGA o degli articoli 52 o 70 LAVS, i redditi dell’attività lucrativa sono iscritti nei conti individuali degli assicurati.451
449Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1969 135).
450Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2758).
451 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023710).