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Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)1
1Nuovo tit. giusta il n. I 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i tit. marg. sono stati accentrati.
Art. 141sexies
1 Il sistema d’informazione secondo l’articolo 71 capoverso 4bisLAVS consente ai richiedenti di compilare elettronicamente i moduli per rivendicare il diritto alle prestazioni secondo l’articolo 29 capoverso 2 LPGA.
2 L’UCC trasmette in modo automatizzato agli organi esecutivi competenti le richieste in forma strutturata e leggibile elettronicamente.
3 Il sistema d’informazione contiene tutti i dati necessari per rivendicare il diritto alle prestazioni che sono stati registrati direttamente dai richiedenti.