Ordinanza
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Art. 149 Fabbisogno in denaro 484
1 L’UCC mette a disposizione delle casse di compensazione, in tempo utile, mediante un importo arrotondato, le somme necessarie al pagamento principale delle rendite. 2 Le casse di compensazione che necessitano di somme supplementari per il pagamento di altre prestazioni fondate sul diritto federale, devono inoltrare richiesta all’UCC. 484Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 ago. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 1720). |