Ordinanza
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Art. 149bis Mutui 485
Se si avverano circostanze particolari, alle casse di compensazione possono essere concessi per la momentanea copertura delle spese di amministrazione mutui prelevati dal Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Le relative domande devono essere indirizzate all’UFAS. Detto Ufficio può subordinare il suo consenso a determinate condizioni ed esigere garanzie. 485Introdotto dal n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392). |