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Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)1
1Nuovo tit. giusta il n. I 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i tit. marg. sono stati accentrati.
Art. 155aConto d’amministrazione degli istituti delle assicurazioni sociali 492
1 Se vi è un istituto delle assicurazioni sociali secondo l’articolo 61 capoverso 1bis LAVS, questo deve tenere un bilancio e un conto d’amministrazione separati per ciascuna unità organizzativa e per l’organo direttivo sovraordinato, se ve n’è uno.
2 L’organo direttivo sovraordinato può rifatturare alle unità organizzative che gli sono subordinate soltanto le spese che hanno un nesso diretto con i loro compiti e che sorgerebbero anche in mancanza di una struttura direttiva superiore.
3 Le spese che non sono imputabili né alle varie assicurazioni né ai compiti delegati sono a carico del Cantone.
492 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023750).