Ordinanza
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Art. 161 Revisione delle agenzie
1 Le disposizioni degli articoli 159 e 160 sono applicabili alla revisione delle agenzie che adempiono, nel loro ambito, tutti i compiti di una cassa di compensazione. 2 Le agenzie che non sono della categoria indicata nel capoverso 1, ma che emanano decisioni autonomamente, devono essere controllate sul posto almeno una volta l’anno. L’estensione della revisione va adeguata ai compiti delegati alle singole agenzie.500 3 ...501 4 Previa approvazione dell’UFAS, le casse di compensazione decidono se i capoversi 1 e 2 sono applicabili alle singole agenzie.502 500 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023750). 501 Abrogato dal n. I dell’O del 22 nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023750). 502 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023750). |