Ordinanza
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Art. 176 Autorità di vigilanza 542
1 L’autorità di vigilanza di cui all’articolo 72 LAVS è l’UFAS.543 2 ...544 3...545 4 L’UFAS disciplina la collaborazione tra le casse di compensazione e l’UCC e provvede all’impiego razionale delle installazioni tecniche. Le prescrizioni concernenti l’organizzazione e l’attività dell’UCC sono emanate d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze.546 5 ...547 542Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023750). 543Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023750). 544Abrogato dal n. I dell’O del 22 nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023750). 545Abrogato dal n. I dell’O del 21 gen. 1987, con effetto dal 1° lug. 1987 (RU 1987 445). 546Introdotto dal n. I del DCF del 3 apr. 1964, (RU 1964 324). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 445). 547Introdotto dall’all. n. 20 dell’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al TF e al TFA (RU 1993 901). Abrogato dal n. I dell’O dell’11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710). |