Ordinanza
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Art. 177 Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
1 I membri della Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità548 sono nominati per un periodo di quattro anni. 2 La Commissione stabilisce il suo regolamento. 3 L’UFAS assume l’ufficio di segretariato della Commissione. 548Nuova denominazione giusta il n. II lett. a del DCF del 10 gen. 1969, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1969 135). |