Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)1
1Nuovo tit. giusta il n. I 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i tit. marg. sono stati accentrati.
Art. 1aCittadini svizzeri che lavorano all’estero al servizio di un’organizzazione privata di assistenza
1 Si intendono per organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione secondo l’articolo 1a capoverso 1 lettera c numero 3 LAVS, le organizzazioni con le quali esiste una relazione contrattuale regolare come un contratto di programma o che ricevono sussidi regolari dalla Direzione dello sviluppo e della Cooperazione (DSC), comprese quelle sostenute tramite UNITE8.9
2 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) allestisce in collaborazione con la DSC la lista delle organizzazioni interessate.10
8 Associazione Svizzera per lo scambio di persone nella cooperazione internazionale.
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023710).
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023750).