Ordinanza
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Art. 205 Diffida 563
1 A chi viola le prescrizioni di ordine e di verificazione previste nella LAVS e nella presente ordinanza, la cassa di compensazione notifica una diffida scritta, con la quale gli addossa una tassa di diffida da 20 a 200 franchi. 2 Le tasse di diffida sono esigibili dalla data in cui sono state pronunciate e possono formare l’oggetto di una compensazione. 563 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). |