Ordinanza
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Art. 207 Prescrizione 565
Le infrazioni alle prescrizioni d’ordine e di controllo come pure le multe d’ordine si prescrivono in un anno a contare dal giorno in cui sono state commesse, rispettivamente dal giorno in cui il provvedimento è divenuto esecutivo. La prescrizione della multa è interrotta da ogni atto diretto all’esecuzione. 565Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392). |