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Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)1
1Nuovo tit. giusta il n. I 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i tit. marg. sono stati accentrati.
1 L’UFAS esamina periodicamente le basi tecniche dell’assicurazione. Le direttive applicabili a tale scopo soggiacciono all’approvazione di una sottocommissione della Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.584
2 Gli elementi di calcolo sono desunti, in primo luogo, dai dati statistici di cui dispone l’UCC; detti dati saranno elaborati per ordine e secondo le istruzioni dell’UFAS. L’elaborazione può aver luogo secondo il metodo delle indagini saltuarie, eseguite su un quantitativo adeguato di materiale statistico.
583Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 3 apr. 1964, in vigore dal 1° gen. 1964 (RU 1964 324).
584Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1969 135).