Ordinanza
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Art. 222 Beneficiari 596
1 Hanno diritto agli aiuti finanziari secondo l’articolo 3 capoverso 1 della legge del 5 ottobre 1990597 sui sussidi le organizzazioni private di utilità pubblica attive a livello nazionale che:598
2 L’UFAS stipula con le organizzazioni ai sensi del capoverso 1 contratti di prestazioni della durata massima di quattro anni in cui sono definiti gli obiettivi da raggiungere e le prestazioni computabili. 3 L’assicurazione partecipa agli aiuti finanziari versati dall’assicurazione per l’invalidità alle organizzazioni private d’aiuto agli invalidi secondo gli articoli 108–110 OAI599, se queste organizzazioni forniscono in misura rilevante prestazioni in favore delle persone che hanno subito un danno alla salute dopo aver raggiunto l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS. L’ammontare della partecipazione dell’assicurazione è stabilito in funzione delle prestazioni effettivamente fornite a questa categoria di persone.600 596Nuovo testo giusta il n. I 16 dell’O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. 598 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). 600 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506). |