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Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)1
1Nuovo tit. giusta il n. I 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i tit. marg. sono stati accentrati.
1 Gli aiuti finanziari per i compiti di cui all’articolo 101bis capoverso 1 lettere a e b LAVS sono versati in funzione del numero di prestazioni fornite. Per le prestazioni fornite a domicilio o in relazione con il domicilio possono essere versati aiuti finanziari soltanto se le prestazioni sono fornite da volontari.
2 Gli aiuti finanziari per i compiti permanenti di cui all’articolo 101bis capoverso 1 lettera c LAVS sono versati sotto forma di importi forfettari. Per progetti di sviluppo di durata limitata possono essere concessi aiuti finanziari a titolo supplementare.
3 Gli aiuti finanziari per i compiti di cui all’articolo 101bis capoverso 1 lettere d LAVS sono versati in funzione del numero di prestazioni fornite. I requisiti per la formazione continua del personale ausiliario sono disciplinati nel contratto di prestazioni.
4 L’UFAS stabilisce le basi di calcolo nei contratti di prestazioni e può subordinare il versamento degli aiuti finanziari a condizioni ed obblighi.
601 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).