Ordinanza
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Art. 224bis Importo massimo per il versamento degli aiuti finanziari 603
1 Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni, tenendo conto del rincaro, l’importo massimo annuo per il versamento degli aiuti finanziari alle organizzazioni per l’assistenza alle persone anziane e la partecipazione finanziaria dell’assicurazione alle prestazioni dell’aiuto privato agli invalidi secondo l’articolo 222 capoverso 3. 2 L’UFAS stabilisce le basi per la fissazione dell’importo massimo. Verifica l’appropriatezza, l’economicità e l’efficacia degli aiuti finanziari concessi e determina il bisogno. 3 I mandati esterni conferiti per verificare l’appropriatezza, l’economicità e l’efficacia degli aiuti finanziari e per determinare il bisogno sono a carico dell’assicurazione. Sull’arco di quattro anni, i costi non possono superare lo 0,3 per cento del volume complessivo annuo degli aiuti finanziari versati. 603 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). |