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Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)1
1Nuovo tit. giusta il n. I 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i tit. marg. sono stati accentrati.
1 Le organizzazioni che richiedono aiuti finanziari dovranno fornire indicazioni sull’organizzazione, sul programma di attività e sulla situazione finanziaria.
2 L’UFAS stabilisce quali documenti devono essere presentati in vista della conclusione di un contratto di prestazioni.
3 Stabilisce quali documenti devono essere presentati dall’organizzazione, vigente il contratto, e fissa i termini. Prima della loro scadenza, questi termini possono essere prorogati dietro richiesta scritta debitamente motivata. L’inosservanza, senza motivo valido, dei termini ordinari o prorogati comporta una riduzione degli aiuti finanziari di un quinto per ritardi fino a un mese e di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo.
4 L’UFAS esamina i documenti e stabilisce gli aiuti finanziari dovuti. Può essere concordato il versamento di acconti.
5 L’organizzazione è tenuta ad informare in qualsiasi momento l’UFAS circa l’impiego degli aiuti finanziari e a garantire agli organi di controllo l’accesso alla contabilità analitica.
605 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).