Ordinanza
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Art. 32 Condono dei contributi
1 Le persone tenute a pagare i contributi che, conformemente all’articolo 11 capoverso 2 LAVS, domandano il condono, devono presentare una domanda scritta e motivata alla cassa di compensazione cui esse sono affiliate; la cassa trasmette la domanda all’autorità designata dal Cantone di domicilio, affinché questa possa esprimere il suo parere. 2 La cassa di compensazione decide della domanda di condono in base al parere dell’autorità designata dal Cantone di domicilio. Il condono può essere accordato per il periodo di due anni al massimo. 3 Una copia della decisione di condono dev’essere notificata al Cantone di domicilio; questo può fare opposizione ai sensi dell’articolo 52 LPGA o impugnare la decisione in conformità agli articoli 56 e 62 LPGA.139 4 ...140 139 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023710). 140Abrogato dal n. I del DCF del 10 mag. 1957, con effetto dal 1° gen. 1957 (RU 1957 422). BGE
123 V 113 () from 18. Juni 1997
Regeste: Art. 103 lit. a, Art. 98a Abs. 3 OG, Art. 84 Abs. 1 AHVG: Beschwerdebefugnis einer Gemeinde. Eine Gemeinde ist befugt, gegen eine den Erlass der Beitragspflicht betreffende Kassenverfügung einer Ausgleichskasse Beschwerde zu führen, sofern sie aufgrund des kantonalen Rechts zur vollständigen Bezahlung der Minimalbeiträge für den betroffenen Versicherten verpflichtet ist. |