Ordinanza
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Art. 34a Diffida di pagamento dei contributi e per il regolamento dei conti 152
1 Le persone che non pagano i contributi ai quali sono tenute o non consegnano il conteggio relativo ai contributi paritari entro i termini prescritti, devono essere immediatamente diffidate per scritto dalla cassa di compensazione. 2 Con la diffida è addossata all’interessato una tassa da 20 a 200 franchi. 152 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). |