Ordinanza
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Art. 34b Dilazione di pagamento 153
1 Se un debitore di contributi rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie, si impegna a versare regolarmente acconti ed esegue immediatamente il primo pagamento, la cassa di compensazione può concedergli una dilazione di pagamento, sempreché abbia fondate ragioni d’ammettere che gli acconti successivi e i contributi correnti potranno essere pagati puntualmente. 2 La cassa di compensazione fissa per scritto le condizioni di pagamento, segnatamente l’importo degli acconti e i termini di pagamento, tenendo conto della particolare situazione del debitore. 3 La dilazione concessa decade automaticamente se non sono osservate le condizioni di pagamento. La concessione della dilazione di pagamento vale come diffida ai sensi dell’articolo 34a, se quest’ultima non è stata ancora emessa. 153 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). |