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Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)1
1Nuovo tit. giusta il n. I 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i tit. marg. sono stati accentrati.
1 Gli affiliati hanno diritto alla rendita per orfani alla morte dei genitori affilianti in virtù dell’articolo 25 LAVS, se questi si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e d’educazione.
2 Tale diritto non sorge se l’affiliato alla morte dei genitori affilianti è già al beneficio di una rendita ordinaria per orfani conformemente all’articolo 25 LAVS.192
3 Il diritto si estingue se l’affiliato ritorna presso uno dei suoi genitori o se uno di essi provvede al suo mantenimento.
191Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).