Ordinanza
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Art. 51 Calcolo del reddito annuo medio 207
1 ...208 2 Nel calcolo del reddito annuo medio si deve parimenti tener conto degli anni di contribuzione aggiunti conformemente all’articolo 52d, come pure dei periodi contributivi e dei relativi redditi conteggiati in virtù dell’articolo 52b.209 3 Non è tenuto conto, nel calcolo del reddito annuo medio, di una rendita di vecchiaia o per i superstiti che non succede immediatamente a una rendita d’invalidità, degli anni civili durante i quali è stata assegnata una rendita d’invalidità, né del pertinente reddito dell’attività lucrativa, qualora ciò risultasse più favorevole all’avente diritto.210 4 All’atto del calcolo della rendita di vecchiaia di una persona il cui coniuge riscuote o ha riscosso una rendita d’invalidità viene preso in considerazione, per gli anni durante i quali la rendita è stata versata, soltanto il reddito annuo medio determinante per la rendita d’invalidità in quanto reddito del coniuge proveniente da un’attività lucrativa secondo l’articolo 29quinquies LAVS.211 5 Se il coniuge ha diritto a una rendita d’invalidità per un grado d’invalidità del 50 per cento o inferiore, la metà del reddito annuo medio determinante è aggiunta al reddito del coniuge invalido.212 6 I capoversi 4 e 5 sono applicabili per analogia per la ripartizione dei redditi in caso di scioglimento del matrimonio.213 207Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 135). 208 Abrogato dal n. I dell’O del 17 set. 1997, con effetto dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2219). 209Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4361, 2012 5797). 210Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 211Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 212Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). 213Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). |