Ordinanza
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Art. 5i Fine dell’assicurazione
1 Gli assicurati possono recedere dall’assicurazione per fine di un mese civile, con un preavviso di 30 giorni. 2 L’assicurato che non versa interamente il suo contributo annuo entro il 31 dicembre dell’anno civile è escluso con effetto retroattivo dall’assicurazione. Lo stesso vale per l’assicurato che non inoltra alla cassa di compensazione, entro il 31 dicembre successivo, i documenti giustificativi richiesti. Prima della scadenza del termine, la cassa di compensazione notifica per raccomandata all’assicurato una diffida con la comminatoria dell’esclusione. |