Ordinanza
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Art. 68 Rendite ordinarie
1 Il modulo di richiesta deve contenere tutte le indicazioni necessarie per il calcolo della rendita.305 2 Sulla base di queste indicazioni, la cassa di compensazione determina se l’avente diritto ha o aveva il domicilio in Svizzera, fa riunire dall’Ufficio centrale di compensazione (UCC) i conti individuali, quindi esamina il diritto alla rendita e la stabilisce.306 3 La decisione di assegnazione della rendita dev’essere notificata alle parti, segnatamente:307
305Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 20075271). 306Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 307 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023710). 308 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023710). 309Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023710). 310Abrogata dal n. I del DCF del 10 gen. 1969, con effetto dal 1° gen. 1969 (RU 1969 135). |