Ordinanza
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Art. 75 Cumulo con altri pagamenti di rendite 336
Le casse di compensazione possono versare, contemporaneamente alla rendita dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, anche le prestazioni periodiche di previdenza, che esse devono pagare all’avente diritto in esecuzione di un altro compito loro affidato dal Cantone o dall’associazione fondatrice. 336Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). |