Ordinanza
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Art. 92 Disposizioni applicabili 353
In quanto la presente ordinanza non contenga prescrizioni derogative, sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza del 4 gennaio 1938354 relativa alla costituzione di garanzie a favore della Confederazione. 353Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 mag. 1957, in vigore dal 1° gen. 1957 (RU 1957 422). 354[CS 6 31. RU 1957 527art. 22 cpv. 2]. Ora: dell’O dell’5 apr. 2006 sulle finanze della Confederazione (RS 611.01). |