Ordinanza
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Art. 93 Pegno di cartevalori
1 Di regola, le cartevalori devono essere depositate presso la Banca nazionale svizzera a Berna. Esse possono essere depositate anche presso banche svizzere, se queste sono soggette alla legge federale dell’8 novembre 1934355 sulle banche e casse di risparmio. 2 ...356 356Abrogato dal n. I del DCF del 10 mag. 1957, con effetto dal 1° gen. 1957 (RU 1957 422). |