Ordinanza
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Art. 13 Reddito in natura di altra specie 82
Le prestazioni in natura di altra specie sono valutate, caso per caso, dalla cassa di compensazione secondo le circostanze. 82Nuovo testo giusta la cifra I del DCF del 4 lug. 1961, in vigore dal 1° gen. 1962 (RU 1961 517). |
