Ordinanza
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Art. 141quater Scopo, competenza e registrazione dei dati
1 Il sistema d’informazione nell’ambito dell’assoggettamento assicurativo è finalizzato alla determinazione della legislazione applicabile in adempimento di convenzioni internazionali e in applicazione degli articoli 1a e 2 LAVS e allo svolgimento dei relativi compiti amministrativi. 2 Il sistema d’informazione permette lo scambio elettronico di tutti i dati necessari per la determinazione dell’assoggettamento assicurativo tra gli organi svizzeri nonché tra questi e quelli esteri. 3 Il sistema d’informazione è messo a disposizione dall’UFAS. 4 Le casse di compensazione e l’organismo di collegamento registrano nel sistema d’informazione tutti i dati di loro competenza prescritti per la determinazione della legislazione applicabile secondo gli atti giuridici dell’Unione europea, secondo altre convenzioni internazionali e secondo gli articoli 1a e 2 LAVS. |