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Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)1
1Nuovo tit. giusta la cifra I 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i tit. marg. sono stati accentrati.
Art. 16Contributi dei lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi 87
1 Per la fissazione e la determinazione dei contributi si applicano per analogia gli articoli 22–27. È fatto salvo l’articolo 6 capoverso 2 LAVS.
2 Per la fissazione e la determinazione dei contributi dovuti dopo il raggiungimento dell’età di riferimento si applica inoltre per analogia l’articolo 6quater capoversi 4–6. Se i contributi sono retti dall’articolo 6 capoverso 2 LAVS, si applica l’articolo 6quater capoversi 1–3.88
87Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 1982 (RU 2011 4759).
88Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 462).