Ordinanza
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Art. 169 Rapporti di revisione e di controllo
1 Del risultato di ogni revisione di una cassa di compensazione o di una agenzia, e di ogni controllo dei datori di lavoro è steso un rapporto. 2 I rapporti di revisione e di controllo devono indicare esaurientemente l’estensione e l’oggetto delle verificazioni fatte, nonché i difetti e le irregolarità rilevati. Essi devono indicare il risultato formale e materiale delle verificazioni fatte ed esporre chiaramente se e come le prescrizioni legali e amministrative, nonché le istruzioni sono state osservate esattamente. I rapporti devono inoltre informare se i difetti precedentemente rilevati sono stati eliminati. L’UFAS può impartire istruzioni particolari concernenti la formazione dei rapporti di revisione e di controllo e respingere rapporti che non rispondono alle esigenze poste. Infine, esso può ordinare la compilazione dei rapporti di controllo mediante un modulo prescritto. 3 I rapporti di revisione e di controllo devono essere firmati dal revisore e, per gli uffici di revisione esterni, dalle persone rappresentanti l’ufficio di revisione o di controllo. 4 I rapporti di revisione devono essere trasmessi all’UFAS entro un termine da fissarsi da quest’ultimo. Altri esemplari devono essere inviati direttamente all’UCC, alla cassa di compensazione e alle sue associazioni fondatrici. I rapporti di controllo devono essere inviati alle casse di compensazione.515 515Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023750). |