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Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)1
1Nuovo tit. giusta la cifra I 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i tit. marg. sono stati accentrati.
1 Per distinguere e determinare le deduzioni ammesse in conformità dell’articolo 9 capoverso 2 lettere a–e LAVS, sono applicabili le disposizioni in materia di imposta federale diretta.
1bis Le perdite commerciali secondo l’articolo 9 capoverso 2 lettera c LAVS possono essere dedotte, se sono state subite e allibrate nell’anno di contribuzione corrispondente e in quello immediatamente precedente.92
2 Il tasso d’interesse di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera f LAVS equivale al rendimento medio annuo dei prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici, conformemente alla statistica della Banca nazionale svizzera, arrotondato al mezzo punto percentuale superiore o inferiore. Il capitale proprio è arrotondato al multiplo di 1000 franchi immediatamente superiore.93
91 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).
92 Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5125). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.
93 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4759).