Ordinanza
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Art. 23 Determinazione del reddito e del capitale proprio 103
1 Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell’imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell’azienda in base alla corrispondente tassazione dell’imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali.104 2 In difetto di una tassazione dell’imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell’imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d’imposta federale diretta.105 3 Nei casi di procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia.106 4 Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali cantonali sono vincolanti per le casse di compensazione. 5 Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell’azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi.107 103Nuovo testo giusta la cifra I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019). 104Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162). 105 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). 106 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4141). 107 Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). |