Ordinanza
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Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 | Contributo annuo | Supplemento per ogni 50 000 franchi di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 | |
|---|---|---|---|
Franchi | Franchi | Franchi | |
fino a | 350 000 | 435 | – |
a partire da | 350 000 | 522 | 87 |
a partire da | 1 750 000 | 2958 | 130.50 |
a partire da | 8 950 000 | 21 750 | – 117 |
2 Se la persona che non esercita un’attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di una rendita, l’importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza.
3 Per il calcolo del contributo, la sostanza e l’importo del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati al limite di sostanza direttamente inferiore.118
4 Se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l’anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l’anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest’ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.119
4bis ...120
5 I coniugi senza attività lucrativa, i cui contributi non sono considerati pagati (art. 3 cpv. 3 LAVS), devono annunciarsi presso la cassa di compensazione competente.121
6 Gli assicurati che ricevono prestazioni in virtù della legge federale del 6 ottobre 2006122 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità o della legge federale del 19 giugno 2020123 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani versano il contributo minimo.124
115Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913).
117Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 462).
118 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022603).
119Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668, 2000 701). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3337).
120 Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 set. 2002 (RU 2002 3337). Abrogato dalla cifra I dell’O del 19 ott. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4759).
121Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
124 Introdotto dalla cifra I dell’O del 24 set. 2010 (RU 2010 4573). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O dell’11 giu. 2021 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 376).