Ordinanza
|
Art. 35 Contributi d’acconto 165
1 Nell’anno corrente, i datori di lavoro devono versare periodicamente contributi d’acconto. Questi ultimi sono fissati dalla cassa di compensazione in base alla somma dei salari presumibile. 2 I datori di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente. 3 Se sussiste la garanzia di un pagamento puntuale, la cassa di compensazione può consentire ai datori di lavoro di versare, al posto dei contributi d’acconto, i contributi effettivamente dovuti per il periodo di pagamento. 4 In caso di procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN166, i datori di lavoro non versano alcun contributo d’acconto.167 165 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). 167 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373). |