Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)1
1Nuovo tit. giusta la cifra I 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i tit. marg. sono stati accentrati.
1 Se ha conoscenza che una persona non ha pagato i contributi dovuti o ha pagato contributi inferiori a quelli dovuti, la cassa di compensazione deve esigere il pagamento dei contributi arretrati e, ove occorra, stabilirlo mediante decisione. È fatta salva la prescrizione prevista dall’articolo 16 capoverso 1 LAVS.
2 I contributi reclamati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.
174 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).