Ordinanza
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Art. 52l e. Domanda 247
1 Il diritto al computo di accrediti per compiti assistenziali deve essere notificato alla cassa di compensazione cantonale del domicilio della persona assistita. La domanda deve essere firmata sia dalla persona che prodiga le cure sia da quella che le riceve o dal suo rappresentante legale. 2 Se parecchie persone fanno valere il diritto all’accredito per compiti assistenziali, devono indirizzare la loro domanda congiuntamente. 247Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). |
