Ordinanza
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Art. 55ter Aumento in caso di rinvio della rendita 263
1 In caso di rinvio della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 39 LAVS sono applicabili le seguenti aliquote di aumento in percentuale della rendita:264
2 L’importo dell’aumento è determinato dividendo la somma delle rendite rinviate per il numero di mesi corrispondenti e moltiplicando il risultato per la corrispondente aliquota di aumento secondo il capoverso 1. 3 In caso di riduzione della percentuale di rendita rinviata, l’aliquota di aumento è stabilita nuovamente per la percentuale di rendita non più rinviata. L’importo dell’aumento così determinato è pagato insieme alla percentuale della rendita di vecchiaia non più rinviata. 4 Se oltre alla rendita di vecchiaia sono accordate anche rendite per i figli o rendite completive, la somma di tutti gli importi degli aumenti non può superare l’importo dell’aumento della rendita di vecchiaia. 5 L’importo dell’aumento è adeguato all’evoluzione dei salari e dei prezzi. 263Introdotto dalla cifra I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506). 264 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 462). |