Ordinanza
|
|
Art. 68 Rendite ordinarie
1 Il modulo di richiesta deve contenere tutte le indicazioni necessarie per il calcolo della rendita.302 2 Sulla base di queste indicazioni, la cassa di compensazione determina se l’avente diritto ha o aveva il domicilio in Svizzera, fa riunire dall’Ufficio centrale di compensazione (UCC) i conti individuali, quindi esamina il diritto alla rendita e la stabilisce.303 3 La decisione di assegnazione della rendita dev’essere notificata alle parti, segnatamente:304
302Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 20075271). 303Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 304 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023710). 305 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023710). 306Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023710). 307Abrogata dalla cifra I del DCF del 10 gen. 1969, con effetto dal 1° gen. 1969 (RU 1969 135). |
