Ordinanza
|
|
Art. 70 Comunicazione dei dati concernenti le rendite e registro delle prestazioni in denaro correnti 317
Le casse di compensazione comunicano, in modo adeguato, all’UCC i dati necessari alla tenuta del registro delle prestazioni in denaro correnti. Va tenuto, inoltre, un registro nel quale deve essere annotata qualsiasi modificazione circa ogni rendita e assegno per grandi invalidi versati dalla cassa di compensazione o da un datore di lavoro che regola i conti con essa. 317Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023750). |
