Ordinanza
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Art. 74 Misure di garanzia
1 ...330 2 Le casse di compensazione procedono a verificare se l’avente diritto è ancora vivente, in modo corrente o fondandosi sui documenti che sono a loro disposizione, sugli avvisi che pervengono loro e sugli annunci dei casi di morte spediti periodicamente dall’UCC. Se è necessario, le casse di compensazione si procurano un certificato di vita.331 3 In caso di rendite pagate a persone residenti all’estero, la Cassa svizzera di compensazione si procura periodicamente un certificato di vita.332 330Abrogato dalla cifra I dell’O del 29 nov. 1995, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 331Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594). 332Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 ott. 1974 (RU 1974 1594). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4361). |