Ordinanza
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Art. 2 Designazione
1 Sono bandite federali gli oggetti elencati nell’Appendice 1. 2 L’inventario federale delle bandite federali (inventario) comprende per ogni zona protetta:
3 L’inventario, parte integrante della presente ordinanza, non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU), bensì esclusivamente in forma elettronica sul sito Internet dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)4 (art. 5 della L del 18 giu. 20045 sulle pubblicazioni ufficiali).6 4 www.bafu.admin.ch > Temi > Zone protette > Bandite di caccia > Descrizione degli oggetti 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134537). |