Ordinanza
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Art. 8
1 I Cantoni provvedono affinché nelle bandite la selvaggina non causi danni intollerabili. Il ringiovanimento naturale delle foreste dev’essere assicurato. 2 I guardiacaccia delle bandite possono, per ordine del servizio cantonale competente, adottare in ogni tempo provvedimenti contro determinati animali cacciabili che causino danni notevoli. 3 ...19 4 Per il resto sono valide le disposizioni cantonali sulla prevenzione di danni arrecati dalla selvaggina. 19 Abrogato dal n. IV dell’O del 1° lug. 2015, con effetto dal 15 lug. 2015 (RU 20152209). |