Ordinanza
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Art. 15a 36 Aiuti finanziari per misure di conservazione delle specie e dei biotopi
L’ammontare degli aiuti finanziari globali per i costi di pianificazione e di attuazione delle misure di conservazione delle specie e dei biotopi nelle bandite di cui all’appendice 1 e nelle bandite secondo l’articolo 11 capoverso 4 della legge sulla caccia è concordato tra la Confederazione e i Cantoni interessati e dipende dall’entità, dalla qualità, dalla complessità e dall’efficacia delle misure. 36 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 13 dic. 2024 sulla caccia, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12). |
