Ordinanza
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Art. 11 Statuto e nomina
1 I Cantoni designano uno o più guardiacaccia per ogni bandita. Conferiscono loro i diritti di polizia giudiziaria come all’articolo 26 della legge sulla caccia. 2 I guardacaccia delle bandite fanno parte del personale cantonale.25 3 Sono subordinati al servizio cantonale competente. 4 Sono nominati dal Cantone. L’UFAM dev’essere consultato preventivamente.26 5 ...27 25 Nuovo testo giusta la cifra IV dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 20152209). 26 Nuovo testo giusta la cifra IV dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 20152209). 27 Abrogato dall’all. n. 1 dell’O del 13 dic. 2024 sulla caccia, con effetto dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12). |
