informazione, gestione e sorveglianza dei visitatori delle bandite;
f.
partecipazione alla pianificazione di provvedimenti preventivi dei danni causati dalla selvaggina e alla regolazione degli effettivi d’ungulati, come pure esecuzione di queste misure;
[tab]
fbis.29 coordinamento e sorveglianza dei provvedimenti per la regolazione di ungulati cacciabili (art. 9);
g.
organizzazione ed esecuzione della ricerca di animali feriti nelle bandite;
h.
contatti, informazione e collaborazione con rappresentanti dei Comuni, dell’agricoltura e della selvicoltura, nonché della protezione della natura e del paesaggio e della caccia;
i.
difesa degli interessi della protezione delle specie in sede d’elaborazione dei piani direttori e d’utilizzazione comunali e regionali, in quanto concernono le bandite;
k.
contatti con i servizi regionali di coordinamento e con i comandi delle piazze di tiro circa l’occupazione delle piazze d’armi e di tiro, in quanto le loro attività tocchino le bandite, e consulenza a comandanti di truppe in loco;
l.
sostegno e collaborazione a ricerche scientifiche d’intesa con il servizio cantonale competente.
2 Il servizio cantonale competente può, di propria iniziativa o su domanda dell’UFAM, affidare altri compiti ai guardiacaccia. Per la sorveglianza delle bandite può ricorrere ad altri specialisti.30
3 I guardiacaccia tengono un diario dei lavori eseguiti.
4 L’adempimento dei compiti suindicati è oggetto di rapporto annuo all’UFAM.
28 Nuovo testo giusta la cifra IV dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 20152209).
29 Introdotta dalla cifra IV dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 20152209).
30 Nuovo testo giusta la cifra IV dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 20152209).