Ordinanza
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Art. 14 Indennità per la sorveglianza 33
1 L’ammontare delle indennità globali per la sorveglianza nelle bandite è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato. È stabilito in base:
2 Il sussidio di base annuo è fissato come segue:
33 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 13 dic. 2024 sulla caccia, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12). |
