Ordinanza
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Art. 15 Indennità per danni arrecati dalla selvaggina 34
1 Indennità globali sono accordate per coprire i costi:
2 L’ammontare delle indennità è stabilito in base alla grandezza della superficie delle bandite. 3 L’ammontare delle indennità è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato. 4 Non è versata alcuna indennità o ne viene chiesta la restituzione se non sono stati presi i provvedimenti di cui all’articolo 8 o 9, sebbene siano necessari e opportuni.35 34 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 13 dic. 2024 sulla caccia, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12). 35 Nuovo testo giusta la cifra IV dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 20152209). |
